ADR e la durata minima dei corsi di formazione

I corsi di formazione in regime ADR devono rispettare una durata minima di svolgimento.
La Circolare del 4 settembre 2019, n. 27021, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede che venga stabilita una durata minima dei corsi di formazione professionali per il conseguimento e il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose del settore ADR.

Nel dettaglio, si dispone che la durata minima e il numero massimo delle unità di insegnamento per la singola giornata di corso siano conformi ai punti 8.223, 8.224 e 8.225 dell’ADR.

In caso sia necessaria l’implementazione di moduli supplementari per lo svolgimento di esercitazioni pratiche, in base al numero di conducenti che seguono il corso, è possibile prevedere almeno un’unità di insegnamento per ogni sei iscritti. Generalmente le esercitazioni pratiche sono somministrate al singolo o a piccoli gruppi, quindi concorrono al cumulo delle otto unità massime giornaliere, nei limiti dell’impegno richiesto al singolo iscritto e non inferiore all’unità.
Infine, la circolare prosegue definendo gli esami, le assenze e le tempistiche delle lezioni di recupero.

Questa circolare abroga le precedenti circolari prot. 28990 del 26.03.2007 e prot. 7480 del 21.03.2013, relative alla durata minima dei corsi di formazione professionale ADR.



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