Aggiornamenti Regolamento Reach

Nuove modifiche al Regolamento (CE) n. 1907/2006.

Con il Regolamento (UE) 2020/171 vengono aggiunte diverse nuove sostanze all’allegato XIV, per tali sostanze è stata fissata una data dalla quale ne saranno vietate l’uso e l’immissione sul mercato (Dal 27/02/2023 al 27/11/2023), salvo il caso di essere in possesso di un’autorizzazione, che deve pervenire entro  le date dal 27/08/2021 al 27/05/2022.

Le sostanze aggiunte all’Allegato XIV sono:

1)   Sostanze tossiche per la produzione (categoria 1B) (CE) n. 1272/2008:

  • 1,2-benzendicarbossilico;
  • diesil estere;
  • ramificato e lineare e ftalato di diesile e il gruppo di sostanze acido 1,2-benzendicarbossilico;
  • esteri alchilici di-C6-10;
  • acido 1,2-benzendicarbossilico;
  • diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione = 0,3 % di ftalato di diesile;
  • la sostanza fosfato di trixilile;
  • perborato di sodio;
  • acido perborico;
  • sale di sodio e perossometaborato di sodio.

 

2)    sostanze persistenti e molto bioaccumulabili conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008:

  • 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1];
  • 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi)

 

3)    sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e/o molto persistenti e molto bioaccumulabili conformemente ai criteri di cui all’allegato XIII del REACH:

  • 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328);
  • 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo (UV-327);
  • 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec-butil)fenolo (UV-350);
  • 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320).

 

4)   sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1 A) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008:

  • triossosolfato di tetrapiombo;
  • tetraossosolfato di pentapiombo;
  • minio arancione (tetrossido di piombo) e monossido di piombo (ossido di piombo).

 

Nota sul caso Piombo.

Per quanto riguarda l’uso del Piombo la Commissione anticipa che  poiché i valori limite di esposizione professionale obbligatorio e il valore limite biologico obbligatorio saranno oggetto di revisione, vengono fin da ora inseriti nell’Allegato XIV in previsione della possibile adozione di misure più rigorose.

Note per le restrizioni specifiche per NMP, DMAC e DMF.

Ulteriori considerazioni riguardano tutti gli usi dell’1-metil-2-pirrolidone (NMP), sottoposti a restrizioni conformemente all’allegato XVII del REACH: il NMP presenta proprietà intrinseche simili a quelle dell’N,N-dimetilacetammide (DMAC) e dell’N,N-dimetilformammide (DMF); le tre sostanze hanno usi industriali simili e possono essere considerate intercambiabili, almeno per alcuni usi. In considerazione delle analogie tra le tre sostanze al fine di garantire un approccio normativo coerente è stato quindi opportuno rinviare la decisione in merito all’inclusione dell’NMP nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, così come è stato fatto per le sostanze DMAC e DMF.

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) 2020/171 della Commissione del 6 febbraio 2020

che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)



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