Condomini: normativa antincendio

ANTINCENDIO: CONDOMINI

 

Tra i compiti previsti per l’ Amministratore  Condominiale, dall’art.  1130  del  Codice  Civile, rientra il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare la normativa per la prevenzioneincendi.

 

Quali sono gli obblighi?

Dal 2011, col DPR n. 151 (Nuovo regolamento di prevenzione incendi), è stato emanato un nuovo elenco di attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, classificate in categorie A, B, C, per le quali vi è un obbligo di adeguamento consistente in:

-Ottenimento di parere di conformità sul progetto di adeguamento (ad esclusione delle attività di categoria A)

-Presentazione di SCIA (Segnalazione Certificata inizio attività) basata su asseverazioni e certificazioni di professionista

-Rinnovo periodico di conformità antincendio per tutte le attività già in possesso di SCIA

-Eventuale Deroga per le attività in cui esistono vincoli per l’adeguamento

-Per i predetti adempimenti l’obiettivo principale è l’adeguamento alle normative di Prevenzione Incendi emanate dal Ministero del Interno ed alle norme tecniche (norme CEI – UNI- UNI-CIG).

 

Cosa deve fare l’Amministratore?

L’Amministratore deve valutare se nel suo condominio siano presenti impianti e/o attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e se sono in regola con gli adempimenti sopra indicati.

Le principali attività soggette riguardanti l’Amministratore sono:

-Il fabbricato;

-Le autorimesse;

-Le centrali termiche.

Altre possibili attività soggette (depositi, attività commerciali ecc.) sono valutate caso per caso.

Il fabbricato

Il fabbricato ricade tra le attività soggette in base alla sua altezza, ed è individuato nel DPR n.151/2011 al n.77– Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m, classificate in:

-n.77.1.A – Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio maggiore di 24 metri fino a 32 m

n.77.2.B – Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio oltre 32 m fino a 54 metri

-n.77.3.C – Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio maggiore di 54 metri

Non sono quindi contemplati i fabbricati di altezza inferiore a 24 m tra le attività soggette al rilascio del CPI.

 

La normativa applicabile è DM 16 maggio 1987 – Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

All’articolo 3 sono previste disposizioni transitorie ed i termini di adeguamento:

-due anni per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi diemergenza;

-un anno dalla data di entrata in vigore del decreto per le restanti disposizioni.

 

Per gli edifici di civile abitazione esistenti, viene comunicato ai Vigili del Fuoco l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti, all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Il Punto 9-bis. – Gestione della sicurezza antincendio – che non si riferisce al concetto di attività soggette al rilascio CPI

-Attribuzione dei Livelli di prestazione (L.P.) come di seguito indicato:

L.P. 0 – per edifici di tipo a) (altezza da 12 m a 24 m);

L.P. 1 – per edifici di tipo b) e c) (altezza oltre 24 m a 54 m);

L.P. 2 – per edifici di tipo d) (altezza oltre 54 m fino a 80);

L.P. 3 – per edifici di tipo e) (altezza oltre 80 m);

 

Tabella 0: Misure gestionali per il livello di prestazione 0 (maggior parte dei condomini)
Soggetti interessati Compiti e funzioni
Responsabile dell’attività •       identifica le misure standard da attuare in caso d’incendio; (come sotto dettagliata)
•       fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;

•       espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;

•       mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

 

 

 

Occupanti

In condizioni ordinarie:

 

•       osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;

•       non alterano la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva;

•       In condizioni d’emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo.

 

 

 

Misure da attuare in caso d’incendio (Nota 0)

Le misure standard da attuare in caso d’incendio consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere in caso di incendio:

 

•       istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;

•       azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

•       istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ovepresenti;

•       divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo ed esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d’esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Per le misure previste degli LP 1-2-3 vedere sempre il punto 9bis del DM 25 Gennaio 2019



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