Decreto Lavoro 48/2023: le modifiche al D.lgs. 81/08

Il 4 Maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 48/2023 (Decreto-legge) che, all’interno del Capo II integra e modifica alcuni articoli del D.lgs. 81/08.

Di seguito una piccola spiegazione delle integrazioni e modifiche apportate.

 

  • Articolo 18, comma 1, lettera a) è stato integrato come di seguito:

“I Datori di Lavoro e i Dirigenti devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”

La novità riguarda l’obbligo di nominare il Medico competente, non solo per i casi previsti dall’art. 41 del D.lgs. 81/08, ma anche qualora venga richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’art. 28.

 

  • Restando in tema di sorveglianza sanitaria, è stato modificato e integrato, con le nuove lettere e-bis) e n-bis, l’articolo 25, comma 1:

“Il medico competente:
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (…)
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”

 Vengono introdotti altri obblighi al Medico competente:

    1. Richiedere al lavoratore la propria cartella sanitaria della precedente attività lavorativa;
    2. Nel caso in cui fosse impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti il proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, può nominare un suo sostituto senza necessaria approvazione da parte del Datore di lavoro.

 

  • L’Articolo 21, comma 1, lettera a) recita in questo modo:

“I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”.

In pratica, si estende ai lavoratori autonomi l’applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

 

  • All’articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis) riguardo la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:

“[] Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”.

In particolare, la Conferenza Stato Regioni, che avrebbe dovuto riunirsi lo scorso giungo 2022, dovrà individuare anche le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione e nel controllo delle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.

 

  • Nell’articolo 71 è stato sostituito il comma 12 – Attrezzature, Obblighi del Datore di Lavoro (Titolo III):

“12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente”.

È stata estesa anche ai soggetti privati la qualifica di pubblico servizio nella funzione di vigilanza e controllo delle attrezzature nei luoghi di lavoro.

 

  • Il decreto lavoro 48/2023 sostituisce anche il comma 2 dell’articolo 72 sugli obblighi dei noleggiatori e dei conducenti in uso delle Attrezzature (Titolo III):

“2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo”.

La novità riguarda gli obblighi in capo ai noleggiatori i quali, per poter fornire il proprio servizio, dovranno acquisire una dichiarazione di autocertificazione del soggetto noleggiante che ne attesti l’avvenuta formazione e addestramento per l’utilizzo dell’attrezzatura.

 

  • All’articolo 73, invece, è stato aggiunto il comma 4-bis)  Attrezzature – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III):

“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro”.

Viene esteso l’obbligo di formazione e di addestramento anche per il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7.

 

  • Ultima modifica all’articolo 87, comma 2 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso:

“Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:

….c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis

La sanzione riguarda il mancato addestramento e formazione del datore di lavoro o del dirigente per l’utilizzo di attrezzature particolari e di noleggio delle stesse.

 

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