Ispettorato del Lavoro circolare 1/2018 – Datore di lavoro addetto alle emergenze

L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la circolare 1/2018 dell’11 gennaio 2018 sullo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, in merito alla corretta applicazione del Testo Unico sulla Sicurezza al lavoro art. 34, comma 1.

L’ art.20, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 151/2015 ha eliminato il comma 1-bis dell’articolo 34, del D.Lgs. 81/2008 precedentemente introdotto dal D.lgs. n. 106/2009 sul limite di imprese con cinque lavoratori.

E’ stato concesso al Datore di lavoro di svolgere direttamente il compito di addetto al primo soccorso e antincendio, ad esclusione delle aziende con rischio indicato dall’art. 31, comma.6 , ovvero le Aziende che per obbligo devono designare un RSPP interno.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento di tali compiti. Lo stesso infatti, si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure anzidette, che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto nell’art. 43 comma 2 dello stesso Decreto legislativo.

Il datore di lavoro che svolge direttamente le funzioni di prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso, non può in ogni caso farlo da solo ma affiancato da un numero adeguato di altri addetti preventivamente formati.



X