Quali sono le sanzioni in ambito sicurezza sul lavoro?

Il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha previsto un sistema sanzionatorio articolato rivolto a tutti quei soggetti che, in ambito aziendale e non, assumo una responsabilità in riferimento al ruolo che rivestono.

La normativa individua tre categorie di responsabilità giuridica: penale, civile e amministrativa.

La tipologia di responsabilità può essere distinta in:

  • Responsabilità oggettiva: il soggetto è responsabile e sanzionabile, per atti di natura colposa o dolosa direttamente compiuta
  • Responsabilità soggettiva: il soggetto risponde anche del danno a terzi in relazione al ruolo
  • Responsabilità giuridica penale: responsabilità soggettiva con  sanzioni di carattere penale, verso soggetti con previsioni di punizioni detentive,  pecuniarie ed implicazioni di tipo accessorio come sospensioni, interdizioni e divieti. Vale qui il riferimento all’art. 25 del D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica estende tale responsabilità ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti agli artt. 589 e 590 del Codice Penale.
  • Responsabilità giuridica civile: responsabilità oggettiva e soggettiva, ove le relative sanzioni verso il soggetto o l’impresa sono definite dal Codice Civile o rimandate al contratto tra le parti. Se previsto il risarcimento del danno causato, rientrano tra gli oneri, inoltre, anche i casi di responsabilità del Datore di Lavoro per i danni cagionati dai lavoratori nella propria organizzazione di lavoro (responsabilità oggettiva e soggettiva).
  • Responsabilità giuridica amministrativa: responsabilità soggettiva, prevede sanzioni di tipo pecuniario piuttosto che interdittivo.

Per quanto riguarda le sanzioni previste per ogni obbligo e figura, sono elencate nel D. Lgs. 81/08, integrato con il D. Lgs. 106/09, che tratta in particolare gli aspetti sanzionatori.



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