Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro – DM 1 settembre 2021 e DM 2 settembre 2021

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due, dei tre nuovi Decreti destinati a sostituire il DM 10 marzo 1998 (di cui abrogano alcuni articoli).

  • DM 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”
  • DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”

 

Entrambi i decreti entreranno in vigore ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi rispettivamente dal 25 settembre 2022 e dal 04 ottobre 2022.

DM 01 settembre 2021 – Controlli e manutenzione sistemi di sicurezza antincendio

Il DM composto da 6 articoli e 2 allegati, definisce:

1) le modalità degli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio che andranno eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I al decreto.

2) la nuova figura del tecnico manutentore qualificato, definito come persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II del presente decreto. Tale qualifica, è ottenibile attraverso un percorso formativo che si conclude con un esame finale.

Coloro che dimostreranno entro il 25 settembre 2022 di possedere un’esperienza almeno triennale, sarà esonerato dal corso di formazione, ma dovrà in ogni caso svolgere l’esame di qualificazione.

In merito all’aggiornamento dei tecnici manutentori antincendio, il Decreto non ne definisce una scadenza temporale, ma, richiede l’aggiornamento costante sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

DM 02 settembre 2021 – Gestione antincendio

Il nuovo Decreto composto da 8 articoli e 5 allegati, introduce le seguenti novità:

1) Piano di emergenza

Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non sia valutata più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

Art. 2 obbligo per il Datore di Lavoro di predisporre un piano di emergenza:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs 81/08.

2) Designazione, formazione, abilitazione addetti antincendio

Al fine di stabilire l’organizzazione delle attività formative degli addetti alla prevenzione incendi, il nuovo Decreto:

  • mantiene immutata la suddivisione dei luoghi di lavoro in tre categorie, in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

Corsi di formazione

-Corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore

-Corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore

-Corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore

Corsi di aggiornamento

-Corso di tipo “1-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore

-Corso di tipo “2-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore

-Corso di tipo “3-AGG” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

 

  • Introduce la periodicità quinquennale dei corsi di aggiornamento;
  • Consente l’utilizzo delle metodologie di apprendimento interattive FAD di tipo sincrono, per lo svolgimento dei corsi(for e agg), limitatamente alla parte teorica;
  • Introduce la previsione di specifici requisiti per i docenti dei corsi di formazione. Tali requisiti, sono ottenibili attraverso un percorso formativo che si conclude con un esame finale.

 

Coloro che dimostreranno entro il 04 ottobre 2022 di possedere un’esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sarà esonerato dal corso di formazione.

In merito all’aggiornamento dei docenti antincendio, il Decreto ne prevede l’obbligatorietà, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di 5 anni.

 

GVS81 resta a disposizione per fornire supporto per la verifica dell’adeguatezza del piano di emergenza e dei corsi di formazione.

Contattaci presso i nostri uffici di Bergamo al numero 035577247 oppure scrivi una mail a info@gvs81.it



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