Centri massaggi: Nuovo Regolamento Regionale

La  Regione Lombardia ha pubblicato il “Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 1“, per il rispetto di sei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di decoro urbano riguardo l’attività dei centri massaggi di esclusivo benessere.

Il Regolamento riguarda i centri siti in Regione Lombardia, i quali dovranno adeguarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore.

Secondo quanto disposto nel Regolamento, fatto salvo quanto dispone il Testo Unico in materia di sicurezza sul Lavoro, deve essere data rilevanza al rispetto degli spazi a disposizione per consentire il trattamento senza ostacoli, sia per l’accesso del cliente sia per l’attività dell’operatore.

Le norme igieniche indicano, nel dettaglio, le norme adottate dal personale addetto:

  • detersione delle mani con acqua e sapone prima di ogni trattamento;
  • informazione sui rischi connessi all’impiego di prodotti;
  • dotazione di opportuni dispositivi di protezione individuale;
  • informare il cliente in merito a controindicazioni rispetto ai trattamenti manuali e all’insorgenza di forme allergiche provenienti dall’utilizzo di prodotti o altri materiali a contatto con la cute. Risulta necessario il rilascio al cliente di attestazione sottoscritta con firma leggibile dell’avvenuta informativa;
  • gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Si ricorda che, per tali attività, la verifica periodica dell’impianto di messa a terra, di cui alla Legge 461/01, è biennale.
  • le strutture, le superfici, gli impianti e gli arredi utilizzati devono essere lavabili e mantenuti in condizioni di efficienza, di igiene e sicurezza;
  • devono essere disponibili presidi di primo soccorso;
  • deve essere rispettato il divieto di utilizzo di attrezzature, apparecchi, utensili taglienti, anche se monouso, nonché di utilizzare lampade abbronzanti o dispositivi che emettono radiazioni UV per l’abbronzatura artificiale;
  • conformità dei  prodotti cosmetici utilizzati e conservati nelle rispettive confezioni originali;
  • manipolazione delle diverse sostanze nel rispetto del contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
  • pulizia e igiene della biancheria custodita in luogo idoneo o utilizzo di biancheria monouso;
  • la biancheria usata, lavata e disinfettata, va separata e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi;
  • il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell’impresa, deve redigere ed applicare un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione di materiali, arredi e locali e applicare una corretta procedura per la gestione dei rifiuti;
  • gli addetti devono avere a disposizione, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro;
  • rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali;
  • lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso;
  • esternamente i locali non devono arrecare pregiudizio all’estetica complessiva dell’edificio, in cui gli stessi sono collocati anche in rapporto agli edifici circostanti;
  • le insegne, le tende, le vetrine, i corpi illuminanti e gli elementi decorativi risultino quanto più possibile congruenti con il carattere della facciata alla quale aderiscono;
  • gli elementi collocati all’esterno devono essere mantenuti in buona e decorosa condizione;
  • gli elementi decorativi esterni, il materiale pubblicitario ed ogni altro oggetto eventualmente esposto non “devono essere contrari alla pubblica decenza”


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