05 Mar Sicurezza nei cantieri: patente a crediti
Pubblicato nella GU n. 52 del 02/03/2024 il DL n. 19, il quale riporta che dal 1° ottobre 2024 sarà prevista l’introduzione della patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)
La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’ INL territorialmente competente con 30 crediti iniziali.
Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.
LA VERIFICA DELL’IMPRESA DA PARTE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Il DL modifica anche l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” comma 9 del D.Lgs. 81/08.
Viene quindi introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto. Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che, come visto in precedenza, esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.
Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.
In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.