Carrello Elevatore e copertura RCA

È stato pubblicato nella G.U. n. 290 del 13 dicembre 2023 il D. Lgs. 22 novembre 2023 n. 184 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

Il provvedimento stabilisce l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private, prevedendo l’obbligatorietà dell’assicurazione RCA indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un’area pubblica o privata, sia fermo o in movimento oppure sia “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni” (ad es. aree aeroportuali).

L’obbligo assicurativo viene quindi correlato all’idoneità del mezzo ad essere utilizzato conformemente “alla sua funzione abituale” cioè quella di mezzo di trasporto, interessando qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.

Inoltre, l’obbligo di stipula di un’assicurazione per la RC riguarda qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

 

MA I CARRELLI ELEVATORI?

Una delle questioni più controverse concerne l’applicazione di tale normativa ai carrelli elevatori.

Il legislatore individua l’obbligo di RCA in relazione all’utilizzo dei veicoli conformemente “alla funzione abituale” in quanto mezzo di trasporto.

In questo senso, a gennaio 2024, Confindustria ha diramato una circolare in cui spiega che se la funzione abituale di un veicolo non è il trasporto, è esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RC. E di conseguenza proprio per quanto appena detto, nel caso di carrelli elevatori la cui funzione abituale è la movimentazione di carichi e non il trasporto, dovrebbero essere esclusi dall’obbligatorietà dell’assicurazione RCA.

L’interpretazione di Confindustria, come quella di altre fonti, sono da confutare per tanto la scadenza del provvedimento è stata prorogata al 30 giugno 2024.

Trattandosi comunque di una nuova situazione di obbligatorietà consigliamo alle imprese di fare una attenta analisi della situazione e di:

  • Verificare se sono in essere altre coperture assicurative che comprendono sinistri provocati dai carrelli elevatori;
  • Verificare con attenzione il titolo di proprietà dei carrelli elevatori essendosi diffuse recentemente forme di noleggio a lungo termine o altri tipi di concessione d’uso che non per forza determinano la proprietà del mezzo in capo all’utilizzatore.

 

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