Novità Antincendio: Villaggi turistici e campeggi

Antincendio, piani di emergenza per villaggi turistici e campeggi

 Con il decreto DM 02 luglio2019 vengono introdotte delle modifiche al decreto Dm 28 febbraio 2014, e si sostituisce integralmente l’allegato contenente la regola tecnica verticale.

Modifiche al titolo II:

-La principale modifica è l’ eliminazione dell’obbligo di designare un numero minimo di addetti all’assistenza all’esodo e alla lotta antincendio, il numero di addetti viene definito dalla valutazione dei rischi, è il piano di emergenza ad identificare un adeguato numero di persone incaricate dell’attuazione delle procedure previste,

-viene precisato che «il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle azioni previste dalla pianificazione di emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili».

 

Nel nuovo testo inoltre :

 -vengono  dettagliati i contenuti del piano di emergenza,

-viene aggiornato il riferimento alle nuove norme tecniche delle costruzioni

– viene meno la previsione secondo cui gli estintori devono essere adatti anche ad estinguere fuochi di classe C (fuochi di gas).

– per l’approvvigionamento dei mezzi di soccorso esterni ed interni mobili, le fonti idriche possono essere costituite da una riserva idrica (serbatoio, piscina, lago, mare, ecc.) o da uno o più idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata, purché, siano raggiungibili «con un percorso massimo di 500 metri dai confini dell’attività».

Nessun nuovo adempimento è previsto per le attività in regola con le disposizioni contenute nel Dm 28 febbraio 2014 o che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle misure in esso previste.

 



X