Preposto assente in cantiere

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di assenza prolungata sul cantiere del Preposto Capocantiere?
La risposta a questo quesito arriva dalla sentenza della Corte di Cassazione 51530 del 15 novembre 2018.

Il caso riguarda un infortunio mortale occorso a lavoratore addetto ad operare sulla copertura di una costruzione. I lavori si svolgevano in assenza, da giorni, del capocantiere. L’infortunio ha coinvolto due lavoratori caduti dall’alto, i quali provvisti di imbracatura di protezione, non erano assicurati alle linee vita e lavoravano senza che fossero state adottate altre misure di sicurezza a protezione dalla caduta dall’alto.
La Corte di Cassazione ha evidenziato la mancanza delle dovute misure di messa in sicurezza del cantiere, nonostante gli addetti lavorassero all’altezza di sei metri, rilevando tra l’altro, la non corretta installazione delle linee vita. Dalla sentenza emerge chiaramente la responsabilità in capo al Datore di lavoro, che non ha provveduto alla sostituzione del capo cantiere assente.

La Corte ha concluso sentenziando che  “…qualora il capocantiere cui sia stato delegato il compito di assicurare il rispetto e l’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sia assente, il datore di lavoro risulta responsabile perla mancata  previsione della supplenza ditale soggetto, anche con  propria diretta e personale assunzione del suddetto compito…”



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