Antincendio in condominio: novità

La normativa sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni ha introdotto, a partire dal 6 maggio 2019, degli aggiornamenti sulle misure di prevenzione commisurate all’altezza degli edifici. Con il D.M. 25 gennaio 2019 si integra l’Allegato A del D.M. n° 246 del 16 maggio 1987, introducendo nuovi requisiti per le facciate dei condomini di nuova costruzione, per evitare la propagazione del fuoco. Le novità principali sono le disposizioni relative alla gestione della sicurezza antincendio, in base all’altezza antincendio dell’edificio (superiore ai 12 metri). Con altezza antincendio non si intende l’altezza dell’edificio in sé, ma: l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.”

Quindi, in base a questo parametro è possibile attribuire un Livello di Prestazione antincendio dell’edificio (L.P.):

  • Livello di prestazione 0 per gli edifici con altezza antincendio compresa tra i 12 e i 24 metri;
  • Livello di prestazione 1 per gli edifici con altezza antincendio compresa tra i 24 e i 54 metri;
  • Livello di prestazione 2 per gli edifici con altezza antincendio compresa tra i 54 e i 80 metri;
  • Livello di prestazione 3 per gli edifici con altezza antincendio superiore a 80 metri.

Per ogni intervallo sono indicati i compiti e le funzioni del responsabile dell’attività antincendio e degli occupanti. Maggiore è il livello di prestazione, maggiori sono i compiti e le funzioni del suddetto Responsabile, con l’obbligo di nomina di un coordinatore per la gestione d’emergenza per altezze superiori agli 80 metri.

Applicazione delle nuove disposizioni

Le disposizioni progettuali hanno effetto immediato e si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti, purchè siano oggetto di interventi per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate. Inoltre, gli edifici esistenti avranno un anno di tempo per adottare le disposizioni antincendio e le misure organizzativo-gestionali correnti. Invece per l’adeguamento all’obbligo di installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, hanno due anni di tempo, fino al 6 maggio 2021.

GVS81 organizza corsi sulla formazione antincendio anche per gli amministratori e gli occupanti dei condomini, seguendo sempre le correnti disposizioni in vigore.



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