Diisocianati: le novità introdotte dal Regolamento EU 2020/1149

I Diisocianati sono composti chimici classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle di categoria 1 (la più grave).

Possono contenere diisocianati moltissimi prodotti, in particolare tutti i composti poliuretanici presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia, in particolare serramentistica e isolamento, alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.

La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti, anche il contatto cutaneo può contribuire alla sensibilizzazione. I diisocianati maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e/o attraverso la cute esposta.

La specifica restrizione cautelare sugli utilizzi professionali e industriali di questi prodotti è iniziata nel 2016.

Nel 2020 con l’emanazione del Regolamento (UE) 2020/1149, in vigore da quest’anno, si è concluso l’iter di studio e valutazione e si è proceduto alla emanazione di precise regole di utilizzo dei diisocianati.

Il primo obbligo riguarda chi decide di immettere in commercio, in UE, questi prodotti: a partire dal 24 febbraio 2023 non è più possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

– la concentrazione di diisocianati liberi, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso

– il fornitore garantisca che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati disponga di informazioni sui requisiti obbligatori per l’uso e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

 

L’obbligo conseguente, per gli utilizzatori a valle dei prodotti così etichettati, riguarda quindi una specifica formazione quinquennale, da completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023, che prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli intermedio ed avanzato per alcuni specifici utilizzi.

È stata introdotta anche la disposizione che il fornitore di prodotti a base di diisocianati, che ricadono nell’ambito della restrizione, debba assicurarsi che i propri clienti a valle possano accedere ai suddetti corsi di formazione: questa previsione normativa ribadisce la mutua responsabilità nella supply chain.

Sono soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale tutti gli “utilizzatori industriali e professionali”, ovvero non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione delle attività.

Molte aziende produttrici di prodotti a base di diisocianati si sono già attrezzate per formulare – ove possibile – prodotti con contenuti inferiori allo 0,1% p/p; ma dove ciò non sia possibile, si inizia a prevedere lo studio e l’erogazione dei percorsi formativi per i propri clienti, dove ciò non avvenga è necessario, comunque, che l’utilizzatore si adegui con iniziative proprie.

In conclusione: il formulatore, il distributore e l’utilizzatore a valle di prodotti dovranno verificare attentamente i contenuti di diisocianati nei prodotti immessi sul mercato e utilizzati ed assumere le conseguenti azioni per la manipolazione sicura di tali composti, non solo per sé ma anche per soggetti terzi (interferenze d’uso).

Nota: anche i prodotti a basso tenore di diisocianati devono essere valutati da persona esperta, in quanto è sempre possibile un rilascio di componenti sensibilizzanti per particolari tipo di formulazione, pertanto con la collaborazione del medico competente sarà sempre necessario valutare l’idoneità alla mansione che prevede l’uso di diisocianati di ogni singolo soggetto anche, come detto, nel caso di prodotti a basso tenore ovvero con contenuti al di sotto dello 0,1 %.

 



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