Nomina Medico Competente per lavoratori in smart working

Interpello ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, “nomina del Medico Competente in relazione ai lavoratori in smart working”.

 

Interpello avanzato da: Confcommercio

Il destinatario ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione, in merito alla: «(…) possibilità, per il Datore di Lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di individuare, con una apposita nomina, Medici Competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti si trovano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

Parere della Commissione

Si ritiene che, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il Datore di Lavoro possa nominare più Medici Competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più Medici Competenti, a parere della Commissione, non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa. Resta fermo che, qualora trovi applicazione per il caso del lavoro smart la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente. In linea generale, si osserva che dovrà essere cura del Datore di Lavoro rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi in caso introduzione di lavoro smart, nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo, n. 81 del 2008.

La Commissione quindi non esclude la possibilità di nominare anche più Medici Competenti per il lavoro in smart decentrato geograficamente a patto che la necessità emerga nell’ambito della rielaborazione del DVR a seguito dell’introduzione della modalità smart.



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