Radiazioni ionizzanti-Entrata in vigore del Decreto Legislativo n.101 del 31 luglio 2020

In data 27 agosto 2020 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.101 del 31 luglio 2020 recante nuove disposizioni sulle norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il Decreto è l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell’ art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117.

Il nuovo decreto disciplina:

  • La protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione a radiazioni ionizzanti, affidandola in via esclusiva al medico autorizzato e non più al medico competente.
  • I valori limite dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti che vengono ridotti da 150 a 20 millisievert/anno.
  • Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro sottoposti all’esposizione di tale elemento chimico. Viene stabilita una valutazione specifica per la concentrazione del radon, da effettuare entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio.
  • Protezione di esposizione da materiali da costruzione. I materiali elencati nel Decreto in esame, dovranno sottostare ad un livello di esposizione pari o uguale a 1 millisievert/anno. Qualora il livello di esposizione sia maggiore di 1 millisievert/anno, il materiale non potrà essere utilizzato per l’edilizia civile.

 



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